Art. 61
Calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti
In vigore dal 2 mag 2013
Calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti
1. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione determini automaticamente, per ciascun gestore o operatore aereo, i crediti ammissibili internazionali restanti sottraendo i seguenti valori dall’ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali indicato in conformità dell’:
a)
la somma delle CER e delle ERU restituite dal gestore o dall’operatore aereo in conformità dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009;
b)
la somma delle CER e delle ERU trasferite nel conto unionale dei crediti internazionali in conformità dell’ del presente regolamento.
2. L’amministratore centrale garantisce che il registro dell’Unione corregga i crediti ammissibili internazionali restanti per rispecchiare l’annullamento delle operazioni effettuato a norma dell’.
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