Art. 62

Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL

In vigore dal 2 mag 2013
Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL 1.   Entro un mese dalla determinazione e dalla pubblicazione di un calendario d’asta a norma dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 2 o dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la piattaforma d’asta presenta alla Commissione la corrispondente tabella d’asta. La piattaforma d’asta presenta due tabelle d’asta per ciascun anno solare a partire dal 2012, l’una per la messa all’asta delle quote generiche e l’altra per la messa all’asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d’asta contengano i dati indicati nell’allegato XIII. 2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d’asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi la piattaforma d’asta presenta alla Commissione una tabella d’asta riveduta.
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