Art. 64

Messa all’asta delle quote

In vigore dal 2 mag 2013
Messa all’asta delle quote 1.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d’asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo al corrispondente conto per la consegna d’asta in base alle tabelle d’asta. Per quanto attiene alle quote create ai fini delle aste indette a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente tali quote, su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, dal conto nel quale sono state create al conto aperto per l’asta quale indicato nella corrispondente tabella d’asta. La trasmissione della tabella d’asta in conformità dell’ costituisce detta richiesta. 2.   Il titolare del conto per la consegna d’asta garantisce il trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010. 3.   Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010 il rappresentante autorizzato di un conto per la consegna d’asta può dover trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna d’asta al conto d’asta unionale.
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