Art. 70

Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

In vigore dal 2 mag 2013
Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate 1.   Se il titolare di un conto o l’amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un’operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all’amministratore del proprio conto di procedere all’annullamento dell’operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente. 2.   I titolari dei conti possono proporre l’annullamento delle seguenti operazioni: a) restituzione di quote; b) soppressione di quote; c) scambio dei crediti internazionali. 3.   Se l’amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e l’accoglie, può proporre l’annullamento dell’operazione nel registro dell’Unione. 4.   Se l’amministratore nazionale avvia involontariamente o erroneamente un’operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all’amministratore centrale di procedere all’annullamento dell’operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente. 5.   Gli amministratori nazionali possono proporre l’annullamento delle operazioni seguenti: a) assegnazione di quote generiche; b) assegnazione di quote del trasporto aereo. 6.   L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione accolga la proposta di annullamento presentata a titolo dei paragrafi 1 e 4, blocchi le unità da trasferire con l’annullamento e inoltri la proposta all’amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto a norma del paragrafo 3; b) nessun gestore risulterebbe non conforme per un anno precedente a causa dell’annullamento dell’operazione; c) il conto di destinazione dell’operazione da annullare detiene ancora la quantità di unità del tipo interessato dall’operazione da annullare; d) l’assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di scadenza dell’autorizzazione dell’impianto. 7.   L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione completi l’annullamento con unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell’operazione annullata.
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