Art. 71
Attuazione di accordi di collegamento
In vigore dal 2 mag 2013
Attuazione di accordi di collegamento
L’amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma dell’, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:389:oj#art-71