Art. 71

Attuazione di accordi di collegamento

In vigore dal 2 mag 2013
Attuazione di accordi di collegamento L’amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma dell’, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE.
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Attuazione di accordi di collegamento (Art. 71 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo