Art. 25

Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati

In vigore dal 2 mag 2013
Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati 1.   Tutti i titolari del conto comunicano entro dieci giorni lavorativi all’amministratore nazionale le modifiche delle informazioni presentate ai fini dell’apertura del conto. Inoltre, essi confermano all’amministratore nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere. 2.   Gli operatori aerei comunicano entro dieci giorni lavorativi all’amministratore del proprio conto l’avvenuta fusione tra due o più operatori aerei o l’avvenuta scissione in due o più operatori. 3.   La comunicazione delle modifiche è accompagnata dalle informazioni richieste dall’amministratore nazionale in conformità della presente sezione. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione e delle informazioni a sostegno, il competente amministratore nazionale approva l’aggiornamento delle informazioni. L’amministratore può rifiutare di aggiornare le informazioni a norma di quanto disposto dall’, paragrafi 4 e 5. Il titolare del conto è informato di un eventuale rifiuto. È possibile contestare il rifiuto presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all’. 4.   Almeno ogni tre anni l’amministratore esamina se le informazioni presentate per l’apertura del conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. 5.   Il titolare di un conto di deposito di gestore può vendere o cedere tale conto solo congiuntamente all’impianto ad esso connesso. 6.   Fatto salvo il paragrafo 5, nessun titolare di conto può vendere o cedere la proprietà del proprio conto a un’altra persona. 7.   Un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare non può trasferire il proprio stato di rappresentante a un’altra persona. 8.   Un titolare di conto può richiedere la cancellazione di un rappresentate autorizzato dal conto. L’amministratore nazionale sospende l’accesso al conto del rappresentante autorizzato o del rappresentate autorizzato supplementare nel momento in cui riceve la richiesta. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta l’amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato. 9.   Un titolare di conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati o rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell’. 10.   Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia a seguito della procedura di cui all’articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE o a seguito di un allargamento dell’Unione, l’amministratore centrale aggiorna i dati relativi all’amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore aereo. Quando cambia l’amministratore di un conto di deposito di operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all’operatore aereo di presentare le informazioni relative all’apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati, a norma, rispettivamente, dell’ e dell’. 11.   Fatto salvo il paragrafo 10, lo Stato membro di riferimento della gestione di un conto non cambia.
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Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati (Art. 25 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo