Art. 69
Cancellazione delle unità di Kyoto
In vigore dal 2 mag 2013
Cancellazione delle unità di Kyoto
L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione esegua ogni richiesta del titolare di conto che, in conformità dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di cancellare le unità di Kyoto detenute nei propri conti, trasferendo il numero e il tipo di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del registro PK dell’amministratore del conto oppure al conto delle cancellazioni del registro dell’Unione.
Storico versioni
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