Art. 67

Restituzione delle quote

In vigore dal 2 mag 2013
Restituzione delle quote 1.   Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l’operatore aereo chiede al registro dell’Unione: a) di trasferire un determinato numero di quote, create ai fini di adempimento nello stesso periodo di scambio, dal conto di deposito di gestore o di operatore aereo al conto di soppressione delle quote dell’Unione; b) di registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni dell’impianto del gestore o le emissioni dell’operatore aereo nel periodo in corso. 2.   Le quote del trasporto aereo possono essere restituite solo dagli operatori aerei. 3.   Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo