Art. 68

Soppressione delle quote

In vigore dal 2 mag 2013
Soppressione delle quote 1.   L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti: a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto delle soppressioni delle quote dell’Unione; b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l’anno in corso. 2.   Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per alcuna emissione.
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