Art. 59
Iscrizione nell’EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali
In vigore dal 2 mag 2013
Iscrizione nell’EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione la propria tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un mese dall’adozione delle misure a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri si assicurano che la tabella dei crediti ammissibili internazionali contenga, per ciascun gestore e ciascun operatore aereo, l’intero ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali relativo al periodo 2008-2020 e le informazioni di cui all’allegato XII.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire nell’EUTL la tabella dei crediti ammissibili internazionali se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge la tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro un mese lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella dei crediti ammissibili internazionali riveduta.
3. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella dei crediti ammissibili internazionali, ivi compresi i crediti per i nuovi entranti. La Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le relative modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali contenuta nell’EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
Storico versioni
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