Art. 58

Crediti internazionali detenuti nel registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Crediti internazionali detenuti nel registro dell’Unione 1.   L’amministratore centrale provvede a che le CER e le ERU afferenti ai progetti ospitati negli Stati membri siano detenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione unicamente se non ne è stato vietato il rilascio a norma dell’articolo 11 ter della direttiva 2003/87/CE. L’amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 ma afferenti a progetti ospitati negli Stati membri e comprendenti attività che non rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ma che rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), siano tenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione solo se rilasciate prima del 30 aprile 2013. 2.   L’amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate dopo il 31 dicembre 2012 per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 e afferenti ai progetti condotti nei paesi terzi che non hanno assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 stabiliti mediante modifica del protocollo di Kyoto a norma dell’, paragrafo 9, del protocollo stesso, oppure che non hanno depositato uno strumento di ratifica relativo a tale modifica, siano detenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione se si riferiscono a riduzioni di emissioni verificate secondo la procedura di verifica stabilita dal comitato di supervisione dell’attuazione congiunta istituito dalla decisione 9/CMP.1 (in conformità del cosiddetto “percorso Track II”), oppure, se non è possibile eseguire tale verifica, se un organismo indipendente accreditato a norma della decisione 9/CMP.1 ne ha certificato il rilascio in rapporto a riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012. 3.   L’amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali l’elenco dei conti dell’ETS che detengono crediti internazionali che non possono esservi detenuti a norma dei paragrafi 1 e 2 a partire dalle date ivi specificate. In base all’elenco, l’amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali. Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale.
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Crediti internazionali detenuti nel registro dell’Unione (Art. 58 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo