Art. 44

Trasferimento di quote generiche nella riserva per i nuovi entranti

In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote generiche nella riserva per i nuovi entranti 1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % del quantitativo unionale di quote stabilito con decisioni adottate ai sensi degli della direttiva 2003/87/CE, da cui è sottratto il quantitativo da creare ai sensi dell’, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Se il quantitativo unionale di quote è aumentato mediante una decisione adottata ai sensi degli della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote generiche supplementari dal conto totale unionale al conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % dell’aumento del quantitativo unionale delle quote. 3.   Se il quantitativo unionale di quote è diminuito mediante una decisione adottata ai sensi degli della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote generiche dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % della diminuzione del quantitativo unionale delle quote. 4.   In caso di assegnazione ai nuovi entranti o di assegnazione ai nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale della capacità ai sensi degli della decisione 2011/278/UE, l’amministratore centrale trasferisce dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti al conto unionale di assegnazione il quantitativo finale di quote assegnate al gestore a titolo gratuito per l’intero periodo di scambio, inserito nell’EUTL a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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