Art. 46

Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito

In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito 1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente al numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo stabilito dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. 2.   Se il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente all’aumento del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito. 3.   Se il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito.
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