Art. 45
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta
In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta
1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto del responsabile del collocamento, designato ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.
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