Art. 42
Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta
In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta
1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto del responsabile del collocamento, designato ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto totale unionale al conto d’asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’ del suddetto regolamento.
2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d’asta unionale o dal conto d’asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.
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