Art. 42

Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta

In vigore dal 2 mag 2013
Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta 1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto del responsabile del collocamento, designato ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto totale unionale al conto d’asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’ del suddetto regolamento. 2.   In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d’asta unionale o dal conto d’asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.
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Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta (Art. 42 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo