Art. 41

Creazione di quote

In vigore dal 2 mag 2013
Creazione di quote 1.   Se del caso, l’amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d’asta unionale, un conto d’asta unionale per il trasporto aereo, un conto unionale di scambio dei crediti e un conto unionale dei crediti internazionali, nonché creare o chiudere conti o quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione unionale, comprese le disposizioni dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, degli , paragrafo 8, e dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, o dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 920/2010. 2.   A tempo debito la Commissione ordina all’amministratore centrale di creare un numero di quote generiche complessivamente equivalenti al numero determinato ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione 2010/670/UE della Commissione (17), da registrare su conti oppure da trasferire verso conti costituiti ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. 3.   L’amministratore centrale provvede affinché, all’atto della creazione, il registro dell’Unione assegni a ciascuna quota un codice identificativo unico.
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