Art. 7

Prescrizioni relative al monitoraggio di alimenti o mangimi geneticamente modificati successivo alla loro immissione sul mercato per le domande presentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3

In vigore dal 3 apr 2013
Prescrizioni relative al monitoraggio di alimenti o mangimi geneticamente modificati successivo alla loro immissione sul mercato per le domande presentate a norma dell’, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3 1.   Il richiedente presenta una proposta di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato riguardante l’uso dell’alimento o del mangime ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera k), e dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera k), del regolamento (CE) n. 1829/2003, se le informazioni fornite ai sensi degli dimostrano che l’alimento o il mangime geneticamente modificato è conforme all’, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e quando, conformemente al risultato della valutazione dei rischi, è opportuno confermare: a) che le raccomandazioni specifiche sugli usi sono rispettate dal consumatore/proprietario dell’animale; b) il consumo previsto dell’alimento o del mangime geneticamente modificato; oppure c) la rilevanza e l’intensità degli effetti e degli effetti non intenzionali constatati nel corso della valutazione dei rischi precedente l’immissione sul mercato, che solo il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato consente di caratterizzare meglio. 2.   Il richiedente garantisce che il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato: a) avvenga in modo da raccogliere informazioni attendibili, riguardo ad uno degli aspetti riportati nel paragrafo 1, che permettano di individuare l’esistenza di un nesso tra effetti (avversi) sulla salute e consumo dell’alimento o del mangime geneticamente modificato; b) sia basato su strategie di raccolta delle informazioni pertinenti presso soggetti specifici, inclusi i consumatori, e su un flusso affidabile e convalidato di informazioni tra i diversi soggetti. Strategie più specifiche devono permettere di raccogliere dati sui livelli di assunzione individuale di un alimento specifico o dati sull’assunzione in determinate fasce di età; c) sia accompagnato da motivazioni appropriate e da una descrizione dettagliata delle metodologie selezionate per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato proposto, compresi gli aspetti relativi all’analisi delle informazioni raccolte.
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Prescrizioni relative al monitoraggio di alimenti o mangimi geneticamente modificati successivo alla loro immissione sul mercato per le domande presentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3 (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/503) — Testo vigente | Portale Normativo