Art. 8
Prescrizioni relative ai metodi di rilevazione, identificazione e quantificazione, ai campioni di controllo e ai materiali di riferimento di alimenti o mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 23, paragrafo 2
In vigore dal 3 apr 2013
Prescrizioni relative ai metodi di rilevazione, identificazione e quantificazione, ai campioni di controllo e ai materiali di riferimento di alimenti o mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 23, paragrafo 2
1. La domanda presentata a norma dell’, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è conforme alle prescrizioni seguenti, di cui all’, paragrafo 3, lettere i) e j), e all’articolo 17, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’allegato III del presente regolamento, per quanto riguarda:
a)
i metodi di rilevazione, campionamento e identificazione dell’evento di trasformazione;
b)
i campioni dell’alimento o del mangime e i rispettivi campioni di controllo e le informazioni sul luogo in cui il materiale di riferimento è reso disponibile.
2. Per la domanda presentata a norma dell’, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, le prescrizioni di cui all’allegato III del presente regolamento per quanto riguarda:
a)
i metodi di rilevazione e identificazione dell’evento di trasformazione;
b)
i campioni dell’alimento o del mangime e i rispettivi campioni di controllo e le informazioni sul luogo in cui il materiale di riferimento è reso disponibile
si applicano solo ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d).
Storico versioni
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