Art. 6

Informazioni supplementari riguardanti la valutazione dei rischi di alimenti o mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3

In vigore dal 3 apr 2013
Informazioni supplementari riguardanti la valutazione dei rischi di alimenti o mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3 1.   Oltre alle informazioni prescritte dall’ e dall’allegato II, la domanda contiene un esame sistematico degli studi pubblicati nella letteratura scientifica e degli studi eseguiti dal richiedente nei 10 anni precedenti la data di presentazione del fascicolo sugli effetti potenziali sulla salute umana e animale dell’alimento o del mangime geneticamente modificato oggetto della domanda. 2.   Nel corso della procedura di autorizzazione il richiedente comunica senza indugio all’EFSA le informazioni supplementari che potrebbero influenzare la valutazione dei rischi dell’alimento o del mangime geneticamente modificato di cui si è avuta conoscenza dopo la presentazione della domanda. In particolare, il richiedente trasmette all’EFSA le informazioni concernenti divieti o restrizioni imposti da un’autorità competente di un paese terzo in base ad una valutazione dei rischi dell’alimento o del mangime geneticamente modificato.
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