Art. 5

Prescrizioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3

In vigore dal 3 apr 2013
Prescrizioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3 1.   Le informazioni e gli studi che devono corredare la domanda, di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a f) e h), e all’articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a f) e h), del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono conformi alle prescrizioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati figuranti nell’allegato II del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, una domanda può essere presentata anche se non è conforme a tutte le prescrizioni indicate in tale paragrafo, purché: a) non siano necessarie informazioni particolari data la natura della modificazione genetica o del prodotto; oppure b) non sia scientificamente necessario o tecnicamente possibile fornire tali informazioni. Il richiedente presenta motivazioni verificabili per giustificare la deroga. 3.   I paragrafi 1 e 2 non precludono all’EFSA la possibilità di invitare, se del caso, il richiedente a integrare gli elementi che corredano la domanda, come previsto dall’, paragrafo 2, e dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
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