Art. 5
Prescrizioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3
In vigore dal 3 apr 2013
Prescrizioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati per le domande presentate a norma dell’, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 3
1. Le informazioni e gli studi che devono corredare la domanda, di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a f) e h), e all’articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a f) e h), del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono conformi alle prescrizioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati figuranti nell’allegato II del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, una domanda può essere presentata anche se non è conforme a tutte le prescrizioni indicate in tale paragrafo, purché:
a)
non siano necessarie informazioni particolari data la natura della modificazione genetica o del prodotto; oppure
b)
non sia scientificamente necessario o tecnicamente possibile fornire tali informazioni.
Il richiedente presenta motivazioni verificabili per giustificare la deroga.
3. I paragrafi 1 e 2 non precludono all’EFSA la possibilità di invitare, se del caso, il richiedente a integrare gli elementi che corredano la domanda, come previsto dall’, paragrafo 2, e dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:503:oj#art-5