Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 3 apr 2013
Disposizioni transitorie
1. Fino al 8 dicembre 2013, le domande rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento possono essere presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 641/2004, nella sua versione in vigore in data 8 giugno 2013.
2. In deroga all’, paragrafo 2, nel caso di studi iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e condotti nell’ambito di sistemi di garanzia della qualità diversi dalle BPL e dalle norme ISO il richiedente fornisce:
a)
una descrizione dettagliata del sistema di garanzia della qualità utilizzato per tali studi;
b)
informazioni esaurienti sui protocolli e sui risultati ottenuti dagli studi, compresi i dati grezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2013:503:oj#art-9