Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 apr 2013
Disposizioni transitorie 1.   Fino al 8 dicembre 2013, le domande rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento possono essere presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 641/2004, nella sua versione in vigore in data 8 giugno 2013. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, nel caso di studi iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e condotti nell’ambito di sistemi di garanzia della qualità diversi dalle BPL e dalle norme ISO il richiedente fornisce: a) una descrizione dettagliata del sistema di garanzia della qualità utilizzato per tali studi; b) informazioni esaurienti sui protocolli e sui risultati ottenuti dagli studi, compresi i dati grezzi.
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