Art. 27
Allevamento
In vigore dal 13 mar 2013
Allevamento
1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l'importazione, in esenzione dai dazi all'importazione della tariffa doganale comune, di bovini originari dei paesi terzi da destinare all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del presente comma e in particolare alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione di giovani bovini maschi nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
L' e l', paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Le quantità di animali che possono beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinate nei programmi POSEI, quando la necessità dell'importazione è giustificata, in funzione dell'evoluzione della produzione locale. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50 % di animali da ingrasso di origine locale.
Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', che stabiliscono le condizioni cui è subordinata l'esenzione dai dazi all'importazione. Tali condizioni tengono conto delle specificità locali del settore bovino e della relativa filiera.
3. Qualora si applichino l'articolo 52 e l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può ridurre la componente del massimale nazionale corrispondente ai diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In questo caso, la Commissione adotta atti di esecuzione concernenti l'importo corrispondente che deve essere trasferito dai massimali fissati a norma dell'articolo 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 alla dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 2, secondo trattino, del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:228:oj#art-27