Art. 25

Vino

In vigore dal 13 mar 2013
Vino 1.   Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies e 182 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera. 2.   In deroga all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve provenienti dalle varietà di viti di cui alla lettera b) del suddetto comma, raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato a essere commercializzato esclusivamente in tali regioni. Il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui all'articolo 103 octodecies del suddetto regolamento. 3.   In deroga all'articolo 85 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regime transitorio di diritti di impianto si applica alle isole Canarie fino al 31 dicembre 2012.
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