Art. 24

Programmi fitosanitari

In vigore dal 13 mar 2013
Programmi fitosanitari 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata e il loro costo. La Commissione valuta i programmi presentati. La Commissione adotta atti di esecuzione per approvare o non approvare tali programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   L'Unione contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale. Detto contributo può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dagli Stati membri. Se necessario, la Commissione può organizzare controlli e farli svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all' della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (13). 3.   Sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 2 e del programma presentato in conformità del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione per le singole regioni e programmi che stabiliscono: a) la partecipazione finanziaria dell'Unione nonché l'importo dell'aiuto; b) le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Programmi fitosanitari (Art. 24 Regolamento (UE) 2013/228) — Testo vigente | Portale Normativo