Art. 26
Latte
In vigore dal 13 mar 2013
Latte
1. Ai fini della ripartizione del prelievo sulle eccedenze, a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del suddetto regolamento, stabiliti e operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano la rispettiva quota maggiorata della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Il prelievo sulle eccedenze è dovuto per i quantitativi che superano la quota maggiorata della percentuale prevista al terzo comma, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabiliti e operanti nelle Azzorre, in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi dispone.
La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi di 23 000 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2010. Essa si applica esclusivamente alla quota dell'azienda al 31 marzo 2010.
2. I quantitativi di latte, o equivalente latte, commercializzati, che superano la quota, ma non la percentuale di cui al paragrafo 1, terzo comma, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo della quota calcolata a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Il regime del prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica ai DOM e neppure, limitatamente a una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte, a Madera.
4. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell'Unione, purché ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Qualora la Francia dimostri l'opportunità di una siffatta misura per i dipartimenti francesi d'oltremare di Martinica, Guadalupa e della Guyana francese, alla Commissione è conferito il potere di adottare, se necessario, atti delegati, conformemente all', per estendere la misura in questione a detti dipartimenti. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.
Il metodo di ottenimento del latte UHT così ricostituito è chiaramente indicato sull'etichetta di vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:228:oj#art-26