Art. 29
Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
In vigore dal 13 mar 2013
Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
1. Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:
a)
al codice NC 2401 ; e
b)
alle sottovoci seguenti:
—
2401 10 tabacchi greggi non scostolati,
—
2401 20 tabacchi greggi parzialmente o totalmente scostolati,
—
ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,
—
2401 30 cascami di tabacco,
—
ex 2402 10 sigari non finiti sprovvisti di copertura,
—
ex 2403 10 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),
—
ex 2403 91 tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», anche sotto forma di fogli o strisce,
—
ex 2403 99 tabacchi espansi.
L'esenzione di cui al primo comma è accordata utilizzando i titoli di cui all'.
Questa esenzione si applica ai prodotti di cui al primo comma, destinati a essere trasformati nell'arcipelago delle Canarie in prodotti manufatti pronti per il consumo, nei limiti di un quantitativo annuo d'importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione del tabacco nelle isole Canarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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