Art. 30
Risorse finanziarie
In vigore dal 13 mar 2013
Risorse finanziarie
1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (14), a eccezione di quelle previste:
a)
dall'; e
b)
dall', a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:
—
per i dipartimenti francesi d'oltremare
:
278,41 milioni di EUR,
—
per le Azzorre e Madera
:
106,21 milioni di EUR,
—
per le isole Canarie
:
268,42 milioni di EUR.
3. Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:
—
per i dipartimenti francesi d'oltremare
:
26,9 milioni di EUR,
—
per le Azzorre e Madera
:
21,2 milioni di EUR,
—
per le isole Canarie
:
72,7 milioni di EUR.
La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tali stanziamenti siano ragionevoli e proporzionati.
5. Per l'esercizio finanziario 2013, l'Unione concede un finanziamento integrativo per il settore delle banane nelle regioni ultraperiferiche entro i seguenti massimali:
—
per i dipartimenti francesi d'oltremare
:
18,52 milioni di EUR,
—
per le Azzorre e Madera
:
1,24 milioni di EUR,
—
per le isole Canarie:
:
20,24 milioni di EUR.
Storico versioni
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