Art. 32

Comunicazioni e relazioni

In vigore dal 13 mar 2013
Comunicazioni e relazioni 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione quali stanziamenti a loro disposizione intendono impegnare per attuare, l'anno successivo, il bilancio previsionale di approvvigionamento e le misure a favore della produzione agricola locale inclusa nei programmi POSEI. 2.   Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle misure previste dal presente regolamento. 3.   Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane e quello del latte, eventualmente corredata di opportune proposte. 4.   Nelle analisi, negli studi e nelle valutazioni effettuate nell'ambito degli accordi commerciali e della politica agricola comune, la Commissione include un capitolo specifico, sempreché si tratti di una materia che riveste particolare interesse per le regioni ultraperiferiche.
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