Art. 3

Elaborazione dei programmi POSEI

In vigore dal 13 mar 2013
Elaborazione dei programmi POSEI 1.   Le misure di cui all' sono definite per ciascuna regione ultraperiferica nell'ambito di un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), («programma POSEI»), che comprende: a) un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV. 2.   Il programma POSEI è stabilito al livello geografico giudicato più adeguato dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro di cui trattasi designa le autorità competenti per l'elaborazione del programma e, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale, lo sottopone per approvazione alla Commissione in conformità dell'. 3.   Uno Stato membro può presentare un solo programma POSEI per le proprie regioni ultraperiferiche.
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