Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 13 mar 2013
Obiettivi
1. Le misure specifiche di cui all' contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a)
garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano e alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;
b)
rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le filiere di «diversificazione animale e vegetale» delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali;
c)
mantenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle filiere agricole delle regioni ultraperiferiche cosiddette tradizionali, tra cui la produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle colture e dei prodotti locali.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.
Storico versioni
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