Art. 4
Compatibilità e coerenza
In vigore dal 13 mar 2013
Compatibilità e coerenza
1. Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure stabilite in virtù di dette politiche.
2. Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell'ambiente.
Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata a titolo di:
a)
sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;
b)
sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (8);
c)
sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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