Art. 14

Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

In vigore dal 13 mar 2013
Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti in base ai quali i prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, che includono il pagamento dei dazi all'importazione o il rimborso dell'aiuto percepito, di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo. Il primo comma non si applica ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM). 2.   Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali: a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali. Questi quantitativi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione, sulla base della media delle spedizioni o delle esportazioni, prendendo come riferimento la media verificata dei tre migliori anni tra il 2005 e il 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2; b) sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale; c) sono spediti tra le regioni delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie; d) sono spediti tra DOM. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per l'esportazione di prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b). L'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo. 3.   Ai fini del presente capo, con «commercio regionale» si intende, per ciascuna regione ultraperiferica, il commercio avente come destinazione paesi terzi appartenenti allo stesso spazio geografico in cui si iscrivono tali regioni ultraperiferiche, nonché i paesi con cui storicamente esistono rapporti commerciali. L'elenco di questi paesi è stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione, tenendo presenti le domande oggettive degli Stati membri e previa consultazione dei settori interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati localmente. 5.   In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera a), i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701 ) possono essere spediti ogni anno dalle Azzorre verso il resto dell'Unione, per i seguenti cinque anni: —   nel 2011: 3 000 tonnellate, —   nel 2012: 2 500 tonnellate, —   nel 2013: 2 000 tonnellate, —   nel 2014: 1 500 tonnellate, —   nel 2015: 1 000 tonnellate. 6.   Le operazioni di trasformazione che possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale soddisfano, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui alla pertinente legislazione dell'Unione, ad eccezione di tutte le forme comuni di manipolazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:228:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo