Art. 15

Zucchero

In vigore dal 13 mar 2013
Zucchero 1.   Nel periodo di cui all'articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la produzione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 61 del medesimo regolamento beneficia dell'esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all' del presente regolamento, per: a) lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 ; b) lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 (zucchero greggio di barbabietola). 2.   Nelle Azzorre a fini di raffinazione i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 1701 11 10 (zucchero greggio di canna). Per l'approvvigionamento di zucchero greggio delle Azzorre, il fabbisogno é valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.
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