Art. 9
Bilancio previsionale di approvvigionamento
In vigore dal 13 mar 2013
Bilancio previsionale di approvvigionamento
1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.
2. Lo Stato membro interessato elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato I del trattato.
La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell', paragrafo 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:228:oj#art-9