Art. 11
Attuazione
In vigore dal 13 mar 2013
Attuazione
Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:
a)
dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, per i prodotti destinati alla trasformazione o i fattori di produzione agricoli, dei necessari requisiti qualitativi;
b)
dei flussi degli scambi commerciali con il resto dell'Unione;
c)
delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;
d)
della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo.
Storico versioni
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