Art. 7

Modifiche delle dotazioni finanziarie

In vigore dal 13 mar 2013
Modifiche delle dotazioni finanziarie Entro 22 aprile 2013, gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di modifica ai propri programmi POSEI in modo da riflettere le modifiche introdotte dall', paragrafo 5. Tali modifiche diventano applicabili un mese dopo la loro presentazione se durante questo periodo la Commissione non solleva obiezioni. Le autorità competenti versano l'aiuto di cui all', paragrafo 5 entro il 30 giugno 2013.
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