Art. 8
Sorveglianza e accompagnamento
In vigore dal 13 mar 2013
Sorveglianza e accompagnamento
Gli Stati membri procedono alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.
La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari necessari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione dei programmi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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