Art. 15
Modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009
In vigore dal 31 gen 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009
Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è modificato come segue.
1.
All’, la lettera b) è soppressa:
«b)
per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità»
e sostituita da:
«b) Punto di entrata designato (PED): il punto di entrata quale definito all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione».
2.
All’, primo e secondo comma, all’, paragrafi 2 e 3, e all’allegato II, nella sezione «In generale», Casella I.4, Casella I.9, Casella II.5, Casella II.6, Casella II.8, Casella II.9 e Casella III.1, la dicitura «primo punto di ingresso» è sostituita da «PED».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:91:oj#art-15