Art. 16

Misure transitorie

In vigore dal 31 gen 2013
Misure transitorie In deroga all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di mangimi e alimenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente al 18 febbraio 2013 senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
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