Art. 5

Certificato sanitario

In vigore dal 31 gen 2013
Certificato sanitario 1.   Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato II. 2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del paese di origine o dell’autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine. 3.   Il certificato sanitario è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare. 4.   Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.
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