Art. 6

Identificazione

In vigore dal 31 gen 2013
Identificazione Ad ogni partita di alimenti e di mangimi di cui all’, paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all’ e sul certificato sanitario di cui all’. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
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Identificazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/91) — Testo vigente | Portale Normativo