Art. 7
Notifica preventiva delle partite
In vigore dal 31 gen 2013
Notifica preventiva delle partite
1. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l’ora previste dell’arrivo fisico delle partite di alimenti e di mangimi di cui all’, paragrafi 1 e 2, alle autorità competenti al punto di entrata designato, nonché la natura delle partite.
2. Ai fini della notifica preventiva, essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest’ultimo all’autorità competente al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi tengono conto:
a)
per il prodotto alimentare di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %, delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009;
b)
per gli alimenti e i mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del presente regolamento, compresi i composti contenenti tali alimenti o mangimi in quantità superiore al 20 %, delle note esplicative per la compilazione del DCE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1152/2009.
Storico versioni
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