Art. 8

Controlli ufficiali

In vigore dal 31 gen 2013
Controlli ufficiali 1.   L’autorità competente al punto di entrata designato (PED) può effettuare controlli documentali su ogni partita di alimenti e di mangimi di cui all’, paragrafi 1 e 2, per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti agli . 2.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nonché dei relativi alimenti composti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, sono realizzati in conformità all’ del regolamento (CE) n. 1152/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento. Le disposizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1152/2009 si applicano ai controlli materiali e di identità sui mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nonché sui relativi mangimi composti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, in base al quale il campione per l’analisi volta a determinare il tenore di aflatossina B1 è prelevato a norma del regolamento (CE) n. 152/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento. 3.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché dei relativi alimenti composti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, sono realizzati in conformità agli del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento. 4.   Dopo il completamento dei controlli, le autorità competenti: a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE; b) allegano i risultati del campionamento e dell’analisi effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; c) forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso; d) timbrano e firmano l’originale del DCE; e) effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato. 5.   Durante il trasferimento e fino all’immissione in libera pratica la partita è accompagnata dalla copia originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi. Per gli alimenti di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli materiali, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.
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