Art. 10
Immissione in libera pratica
In vigore dal 31 gen 2013
Immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall’autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove richiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:91:oj#art-10