Art. 10

Immissione in libera pratica

In vigore dal 31 gen 2013
Immissione in libera pratica L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall’autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove richiesti.
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