Art. 11
Non conformità
In vigore dal 31 gen 2013
Non conformità
Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell’Unione, l’autorità competente completa la parte III del DCE e vengono presi provvedimenti a norma degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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