Art. 4

Risultati del campionamento e delle analisi

In vigore dal 31 gen 2013
Risultati del campionamento e delle analisi 1.   Le partite di alimenti e di mangimi di cui all’, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificarne la conformità: a) alla legislazione dell’Unione in materia di livelli massimi di aflatossine, per gli alimenti e i mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), compresi i composti contenenti tali alimenti o mangimi in quantità superiori al 20 %; b) alla legislazione dell’Unione in materia di livelli massimi di residui antiparassitari, per gli alimenti di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %. 2.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 per le aflatossine negli alimenti, al regolamento (CE) n. 152/2009 per le aflatossine nei mangimi, e alla direttiva 2002/63/CE per i residui di antiparassitari.
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