Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 gen 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002, all’ del regolamento (CE) n. 882/2004, all’ del regolamento (CE) n. 1152/2009 e all’ del regolamento (CE) n. 669/2009. Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui ai regolamenti (CE) n. 401/2006 e n. 152/2009 e alla direttiva 2002/63/CE.
Storico versioni

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