Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 gen 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002, all’ del regolamento (CE) n. 882/2004, all’ del regolamento (CE) n. 1152/2009 e all’ del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui ai regolamenti (CE) n. 401/2006 e n. 152/2009 e alla direttiva 2002/63/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:91:oj#art-2