Art. 15 · Modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009

Art. 15

Modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009

In vigore dal 31 gen 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009 Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è modificato come segue. 1. All’, la lettera b) è soppressa: «b) per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità» e sostituita da: «b)   Punto di entrata designato (PED): il punto di entrata quale definito all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione». 2. All’, primo e secondo comma, all’, paragrafi 2 e 3, e all’allegato II, nella sezione «In generale», Casella I.4, Casella I.9, Casella II.5, Casella II.6, Casella II.8, Casella II.9 e Casella III.1, la dicitura «primo punto di ingresso» è sostituita da «PED».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:91:oj#art-15