Art. 94

Funzioni relative alla valutazione delle quote/azioni

In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni relative alla valutazione delle quote/azioni 1.   Per assicurare la conformità all’, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il depositario: a) verifica su base continuativa che siano predisposte e applicate procedure adeguate e uniformi per la valutazione delle attività del FIA in conformità all’ della direttiva 2011/61/UE e relative misure di esecuzione e al regolamento e documenti costitutivi del FIA; b) assicura che le politiche e procedure di valutazione siano effettivamente attuate e riesaminate a cadenza periodica. 2.   Le procedure del depositario sono effettuate con una frequenza corrispondente alla frequenza prevista per la politica di valutazione del FIA nell’ della direttiva 2011/61/UE e nelle relative misure di esecuzione. 3.   Il depositario che ritiene che il valore delle quote o azioni del FIA non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile o del regolamento del FIA, ovvero dell’ della direttiva 2011/61/UE, ne informa il GEFIA e/o il FIA e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori del FIA. 4.   Laddove è nominato un valutatore esterno, il depositario verifica che la nomina sia stata effettuata a norma dell’ della direttiva 2011/61/UE e relative misure di esecuzione.
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